Articolo 4.
(Eliminazione vincolo limite alle riassegnazioni e spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali).

      1. Il limite alle riassegnazioni di entrate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica per l'anno 2007.
      2. Per l'anno 2007 non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
      3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, viene stanziata per l'anno 2007 la somma di euro 217 milioni di euro, da utilizzare:

          a) per i rimborsi dovuti agli enti che abbiano effettuato i versamenti all'erario delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

 

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          b) per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione delle minori entrate conseguenti all'attuazione del comma 2.

      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione dei rimborsi di cui al comma 3, lettera a).